Giudizio e responsabilità disciplinare - principi di lealtà, correttezza e probità – art. 4, comma 1, CGS - norma di chiusura - fattispecie

10/31/2025

Stagione: 2025-2026

La specialità dell’ordinamento sportivo e il suo radicamento diretto in criteri di natura valoriale, espressi dall’art. 4, comma 2, C.G.S., legittimano il ricorso al prudente apprezzamento degli organi di giustizia sportiva per l’individuazione delle singole fattispecie illecite riconducibili nell’ambito di applicazione della norma generale (CFA, SS. UU., n. 12/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 8/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 92/2024-2025). [(Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che contrasti i principi e i valori dello sport la condotta di tesserati che, in occasione di gare ufficiali, con modalità non equivoche, esprimano pubblicamente, sia rivolgendosi al pubblico dello stadio, sia attraverso i social media, sostegno ad altro tesserato della medesima società raggiunto, per gravi reati in materia di stupefacenti, da una misura penale cautelare limitativa della libertà personale. E ciò, quando, in relazione alle modalità e al contesto dell’azione, appaia evidente trattarsi non di una semplice manifestazione di solidarietà umana e sportiva, ma di una rappresentazione identitaria di natura simbolica, volta a esprimere dissenso e contrasto nei confronti dell’operato della Magistratura e delle Forze di polizia. (CFA., Sez. I, n. 93/2019-2020)].

Numeron. 0035/CFA/2025-2026

PresidenteTorsello

RelatoreCastiglia

Riferimenti normativiart. 4, comma 1, CGS

Articoli

Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali

I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.