Giudizio e responsabilità disciplinare - principi di lealtà, correttezza e probità – condotte di rilevante gravità - attività sportiva - rapporto non riconducibile – sanzionabilità o meno

3/5/2024

Stagione: 2023-2024

Allorché le condotte di tesserati, pur oggettivamente di rilevante gravità, non siano riconducibili neanche in via indiretta all’attività sportiva, mentre secondo la Corte federale d’appello si deve escludere la giurisdizione del giudice sportivo (CFA, SS.UU., n. 98/2022-2023; CFA., SS.UU., n. 39/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 65/2023-2024), per le Sezioni Unite del Collegio di garanzia dello sport (decisione n. 10/2024) «L’art. 4, comma 1, del CGS FIGC, in combinato disposto con gli artt. 3, co. 1, del CGS FIGC, 13 bis, co. 3, dello Statuto del CONI, 2, 5, co. 1, 12 e Allegato A del Codice di Comportamento Sportivo CONI, considerato che i principi ivi esposti (lungi dall’esaurirsi nel formale rispetto delle regole del gioco) investono non solo il corretto esercizio di una posizione soggettiva, estendendosi necessariamente anche a condotte che si collocano al di fuori dell’attività sportiva strettamente intesa, deve essere interpretato nel senso che, nel momento in cui la condotta implichi (per il modo in cui la persona si è comportata o per il contesto nel quale ha agito) una compromissione di quei valori cui si ispira la pratica sportiva, è fatto obbligo a tutti i soggetti, e agli organismi, sottoposti all’osservanza delle norme federali di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità, correttezza e rettitudine morale, in ogni rapporto non solo di natura agonistica, ma anche economico e/o sociale, nonché di astenersi dall’adottare comportamenti scorretti e/o violenti».

Numeron. 88/CFA/2023-2024/A

PresidenteTorsello

RelatoreCastiglia

Riferimenti normativiart. 1, comma 1, CGS; art. 4, comma 1, CGS; art. 5 Codice di comportamento sportivo

Articoli

Art. 1 - Ambito di applicazione oggettivo

1. Il presente Codice di giustizia sportiva, di seguito denominato Codice, disciplina le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e regola l'ordinamento processuale sportivo nonché lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di seguito denominata Federazione. 2. Il Codice non si applica ai procedimenti relativi alle violazioni delle norme sportive antidoping nonché agli organi competenti per l'applicazione delle corrispondenti sanzioni.

Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali

I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.