12/16/2025
Stagione: 2025-2026
Il dovere di comportarsi secondo il principio di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva rappresenta il principale parametro di condotta per tutti coloro che a qualsiasi titolo siano sottoposti all’ordinamento federale. L’obbligo in esame, sebbene solitamente riconducibile al canone di lealtà sportiva (c.d. fair play), già sotto il vigore del Codice previgente ha assunto una dimensione più ampia, riferibile anche al di là della competizione sportiva e della corretta applicazione delle regole di gioco, traducendosi in una più generale regola di condotta in ambito associativo alla cui osservanza sono tenuti tutti i soggetti comunque facenti parte dell’ordinamento federale e tale da ricomprendere in essa ogni violazione delle generali regole di correttezza e di lealtà da parte di coloro che a qualsiasi titolo entrino in contratto con ‘ordinamento federale (CFA, SS.UU., n. 5/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 69/2021-2022). Sotto altro profilo, va significativamente aggiunto che “l’art. 4 del CGS, lungi dal rappresentare una norma in bianco, non può essere ricostruita o applicata secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, di quelli di determinatezza e tassatività. Si tratta invero di una norma “di chiusura” del sistema (così Collegio di Garanzia dello Sport Sez. Consultiva, parere n. 5/2017) che consente al giudice sportivo di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto che rende possibili decisioni che, secondo l’evidenza del caso singolo, completino ed integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza” (CFA, Sez. I, n. 6/2024-2025). Ed è proprio la mancanza di tipizzazione che rende la norma sportiva flessibile e suscettibile di essere adattata di volta in volta alle esigenze del caso concreto sottoposto al vaglio dell’organo di giustizia.
Numero: n. 0053/CFA/2025-2026/C
Presidente: Torsello
Relatore: Cirillo
Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS
I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.