Giudizio e responsabilità disciplinare - procedimento disciplinare - Codice di giustizia sportiva FIGC e altre fonti normative – rapporti – lacune del Codice di giustizia sportiva – codice di procedura penale – applicabilità

11/25/2025

Stagione: 2025-2026

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, CGS, (in modo sostanzialmente analogo a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, del Codice previgente), “in assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.”, il principio della domanda non può essere considerato un “principio generale di diritto” applicabile nei procedimenti sanzionatori. Tale principio è tipico di un processo – quale quello civile - che riguarda, di regola, diritti soggettivi disponibili che appartengono alla sfera di autonomia del singolo, nei cui confronti lo Stato non ha, di solito, un interesse pubblico così intenso da imporre d’ufficio la tutela dei diritti medesimi ma è sostanzialmente estraneo al processo penale, dominato dall’iniziativa processuale spettante al pubblico ministero, dall’ampiezza dei poteri officiosi del giudice e, soprattutto dalla circostanza che il bene protetto non è solo l’interesse di parte, ma anche l’interesse pubblico alla repressione dei reati.

Numeron. 0049/CFA/2025-2026/C

PresidenteTorsello

RelatoreSabatino

Riferimenti normativiart. 3, comma 4, CGS

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Art. 3 - Rapporti tra il Codice e le altre fonti normative

Il Codice è adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell’ordinamento statale, dallo Statuto del CONI, dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva adottati dal CONI, quest'ultimo di seguito denominato Codice CONI, dallo Statuto della FIGC, di seguito denominato Statuto, nonché dalle norme della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e della Union of European Football Associations (UEFA). Per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI. Fermo restando quanto previsto dall’art. 39 del Codice CONI, vi è autonomia dell’ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e autonomia degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria. In assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.