11/25/2025
Stagione: 2025-2026
Per i giudizi disciplinari sportivi, in caso di lacuna normativa, si applicano i principi e le disposizioni del Codice di procedura penale (Corte federale d’appello FIGC, Sezione consultiva, 18 febbraio 2020) e non le norme del Codice di procedura civile, poiché tali procedimenti sono caratterizzati da una finalità tipicamente punitiva, in quanto hanno la funzione di colpire con sanzioni coloro che contravvengono alle regole che vigono nell’associazione (Corte federale d’appello, SS.UU. n.15/2025-2026).
Numero: n. 0049/CFA/2025-2026/A
Presidente: Torsello
Relatore: Sabatino
Riferimenti normativi: art. 3, comma 4, CGS
Il Codice è adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell’ordinamento statale, dallo Statuto del CONI, dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva adottati dal CONI, quest'ultimo di seguito denominato Codice CONI, dallo Statuto della FIGC, di seguito denominato Statuto, nonché dalle norme della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e della Union of European Football Associations (UEFA). Per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI. Fermo restando quanto previsto dall’art. 39 del Codice CONI, vi è autonomia dell’ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e autonomia degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria. In assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.