Giudizio e responsabilità disciplinare - procedimento disciplinare – finalità – giudizio di carattere oggettivo – procedimenti a seguito di atto di deferimento – procedimenti proposti con ricorso - differenze

11/25/2025

Stagione: 2025-2026

Il procedimento disciplinare sportivo è caratterizzato da una finalità tipicamente punitiva, in quanto ha la funzione di colpire con sanzioni coloro che contravvengono alle regole che vigono nell’associazione. Tale finalità si traduce in giudizio di carattere oggettivo, affine alla giurisdizione del giudice penale, tesa all’accertamento della colpevolezza del soggetto. Basti osservare, a tale fine, a titolo d’esempio: - l’art. 118, comma 1, CGS, secondo cui il Procuratore federale “esercita in via esclusiva l’azione disciplinare” verso tesserati, affiliati e altri soggetti; l’azione disciplinare è “esercitata di ufficio” e il suo esercizio “non può essere sospeso né interrotto, salvo sia diversamente stabilito”. Il procedimento sportivo non nasce, quindi, dalla libera iniziativa di un soggetto privato che può decidere se agire o meno, ma da un ufficio che ha il dovere di perseguire l’illecito: tale disposizione è un tipico indice di modello oggettivo, analogo al principio di obbligatorietà/ufficiosità dell’azione penale, ben lontano dal principio dispositivo del processo civile; - l’art. 119, comma 1, CGS, secondo cui il Procuratore federale “svolge tutte le indagini necessarie all’accertamento di violazioni statutarie e regolamentari delle quali abbia notizia”, iscrivendo la notizia di illecito in apposito registro entro termini prefissati, anche se acquisita “di propria iniziativa”. L’iniziativa e l’ampiezza delle indagini non sono determinate da domande di parte, ma da un obbligo officioso di accertamento; - l’art. 49, comma 6, CGS, secondo la rinuncia o il ritiro del ricorso o del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti su iniziativa di organi federali e operanti nell'ambito federale. È chiaro il distacco dal principio dispositivo: la parte non può concludere il processo a suo piacimento quando è in gioco l’interesse federale alla regolarità delle competizioni e alla correttezza dell’ordinamento sportivo; - l’art. 50, comma 3, CGS, secondo cui agli organi di giustizia sono demandati “i più ampi poteri di indagine e accertamento”, con la possibilità di disporre accertamenti e supplementi di indagine tramite la Procura federale, di richiedere supplementi di rapporto agli ufficiali di gara e disporne la convocazione. È palese la distanza di questa previsione dall’art. 115 del Codice di procedura civile, che afferma il principio della disponibilità delle prove in capo alle parti. Nel processo sportivo il giudice è autorizzato a intervenire d’ufficio nell’istruzione probatoria, capovolgendo il principio processual-civilistico. Si tratta, quindi, di un metodo acquisitivo assai ampio, basato sull’interazione tra poteri del giudice sportivo e poteri della Procura federale (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 115-2019/2020). Una diretta conseguenza è che, in tal modo, a differenza di quanto prevede l’art. 2697 del Codice civile, l’onere della prova non grava necessariamente su chi intende far valere in giudizio un proprio diritto. Nel processo sportivo, quindi, le prove sono acquisite anche su iniziativa del giudice, che ha poteri di ricerca autonomi delle fonti materiali di prova e dei fatti ritenuti rilevanti e che può e deve accertare qual è effettivamente la verità (ovviamente di carattere processuale), al di là di da quanto indicato dalle parti; - l’art. 106 CGS, secondo cui la Corte federale d’appello può riformare la decisione impugnata e decidere nel merito, anche aggravando le sanzioni; può eliminare i vizi della decisione di primo grado (es. per carenze motivazionali) senza rinvio al primo giudice, integrando la motivazione; inoltre le ipotesi di annullamento con rinvio al primo giudice sono circoscritte ai soli casi di lesione del contraddittorio processuale (CFA, SS.UU., n. 2/2023-2024); nel reclamo deve riconoscersi una particolare intensità al cd. effetto devolutivo dell’appello, con la conseguenza che si produce un’automatica riemersione in sede di gravame di tutto il materiale di cognizione introdotto in primo grado, in modo tale che la cognitio della Corte è piena. E ciò in coerenza con l’impostazione secondo cui i giudizi innanzi alla Corte si qualificano solo “tendenzialmente” quale revisio prioris instantiae (Corte federale d’appello, n. 42/2024-2025). Quanto sopra rafforza l’idea di un giudizio di merito orientato all’accertamento oggettivo della violazione, anziché ad una mera verifica “interna” dei limiti posti dalle domande delle parti, come invece avviene nel processo civile governato dall’art. 112 c.p.c. Tutto ciò nella prospettiva secondo cui, nell’ordinamento sportivo, il fine principale da perseguire, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo, come pensato sin dalla sua fondazione da Pierre De Coubertin e, quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 56/2018). In definitiva, il giudizio disciplinare sportivo si distingue decisamente dal processo sportivo attivabile su ricorso dai tesserati o dalle società interessate, che assume caratteristiche soggettive e, pertanto, è più affine alla giurisdizione del giudice civile e amministrativo; ciò che deriva, del resto, chiaramente dall’art. 80 del CGS che differenzia chiaramente i procedimenti instaurati dinanzi al Tribunale federale a seguito di atto di deferimento del Procuratore federale da quelli proposti con ricorso del soggetto interessato.

Numeron. 0049/CFA/2025-2026/E

PresidenteTorsello

RelatoreSabatino

Riferimenti normativiart. 118, comma 1, CGS; art. 119, comma 1, CGS; art. 49, comma 6, CGS; art. 50, comma 3, CGS; art. 106 CGS; art. 80 CGS; art. 115 CPC

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Art. 119 - Svolgimento delle indagini

1. Il Procuratore federale svolge tutte le indagini necessarie all’accertamento di violazioni statutarie e regolamentari delle quali abbia notizia. 2. A tal fine, iscrive nell’apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti, secondo le modalità prescritte dall’art. 53 del Codice CONI, in quanto compatibili. Il registro deve essere tenuto in conformità alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in quanto compatibile. 3. La notizia dell'illecito è iscritta nel registro di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Procuratore federale o da quando lo stesso Procuratore la ha acquisita di propria iniziativa. 4. La durata delle indagini non può superare sessanta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante. 5. Su istanza congruamente motivata del Procuratore federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga del termine di cui al comma 4 per quaranta giorni. In casi eccezionali, la Procura generale dello sport può autorizzare una ulteriore proroga di durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione della autorizzazione. 6. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato. 7. In caso di convocazione per audizione della persona sottoposta a indagini, l'atto di convocazione dovrà specificare che la stessa è persona sottoposta ad indagini e che ha il diritto di essere assistita da persona di propria fiducia in sede di audizione. 8. Gli atti eventualmente assunti in violazione della disposizione di cui al comma 7 sono inutilizzabili.

Art. 118 - Azione del Procuratore federale

1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione. 2. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante. 3. L’azione disciplinare è esercitata di ufficio ed il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo sia diversamente stabilito. 4. È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale il Tribunale federale di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione. 5. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, la competenza del Tribunale federale nazionale prevale sulla competenza del Tribunale federale territoriale. Nel caso di più incolpati appartenenti a Comitati diversi, è competente il Tribunale federale territoriale del luogo ove è stato commesso l'illecito.

Art. 49 - Ricorsi e reclami

1. Sono legittimati a proporre ricorso innanzi agli organi di giustizia di primo grado e reclamo innanzi agli organi di giustizia di secondo grado, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al ricorso o al reclamo stesso. Per i ricorsi o i reclami in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato. 2. Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre ricorso o reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, purché connotati da concretezza e attualità, compreso l'interesse in classifica. 3. Sono, inoltre, legittimati a proporre ricorso o reclamo: a) il Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe, del Presidente dell’AIA e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica; b) la Procura federale avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti e negli altri casi previsti dal Codice. 4. I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53. Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità. I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili. 5. La controparte ha diritto di trasmettere proprie controdeduzioni agli organi competenti, inviandone contestualmente copia al ricorrente o al reclamante con le modalità di cui all'art. 53. 6. La rinuncia o il ritiro del ricorso o del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti su iniziativa di organi federali e operanti nell'ambito federale. 7. Le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami nonché alla eventuale delega sono sanabili sino al momento del trattenimento in decisione degli stessi. Le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il ricorso non possono essere sanate con il reclamo. 8. È diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti tranne in quelli innanzi ai Giudici sportivi. 9. Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia. Le persone che ricoprono cariche federali o svolgono incarichi federali e gli arbitri effettivi non possono assistere le parti nei procedimenti che si svolgono innanzi agli organi di giustizia sportiva. 10. I ricorsi per i quali non sono indicati i termini possono essere proposti soltanto per questioni o controversie insorte nell'ambito dei termini di prescrizione di cui all'art. 40. 11. La parte non può essere rimessa in termini dal ricorso o dal reclamo ritualmente proposto da altre parti. 12. II Presidente federale, nel caso in cui particolari esigenze sportive e organizzative delle competizioni impongano una più sollecita conclusione dei procedimenti, ha facoltà di stabilire l'abbreviazione dei termini previsti dal Codice, dandone preventiva comunicazione agli organi di giustizia sportiva e alle parti.

Art. 106 - Pronuncia della Corte federale di appello

1. La Corte federale di appello ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati. 2. La Corte federale di appello, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata decidendo nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l’organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande contenute nel reclamo, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria pronuncia, riforma la decisione impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione. 3. Con il reclamo non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso in primo grado. 4. Al termine della udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla adozione del dispositivo. Avverso il dispositivo non è proponibile reclamo al Collegio di Garanzia dello Sport. 5. La Corte federale di appello, se rileva che la decisione impugnata concerne materia sottratta agli organi di giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l’eventuale inoltro all’organo federale competente.

Art. 50 - Poteri degli organi di giustizia sportiva

1. Gli organi di giustizia sportiva esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all’art. 44. 2. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l’udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all’uopo necessarie. 3. Fermo restando quanto previsto dal Capo V, agli organi di giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e accertamento. Essi possono, altresì, incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi di indagine. 4. Gli organi di giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione. Non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali stessi e le parti interessate. 5. E’ consentito agli organi di giustizia sportiva rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile. 6. Il Presidente degli organi di giustizia sportiva collegiali dirige la riunione e regola la discussione. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente ovvero, in assenza anche di quest'ultimo, dal componente più anziano in carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età. 7. Di ogni riunione degli organi di giustizia sportiva deve essere redatto apposito verbale in forma succinta. 8. Nell'aula in cui si svolgono i procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva possono essere presenti soltanto le parti e coloro che le assistono. Le udienze degli organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente dispositivo tecnologico.

Art. 80 - Avvio del procedimento

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati: a) con atto di deferimento del Procuratore federale; b) con ricorso del soggetto interessato nei casi previsti dall'ordinamento federale. 2. Le parti possono stare in giudizio con il ministero di un difensore.