Giudizio e responsabilità disciplinare - procedimento disciplinare - lacune del Codice di giustizia sportiva – Codice di procedura civile – inapplicabilità

11/25/2025

Stagione: 2025-2026

In merito all’art. 2, comma 6, del Codice CONI, “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”, la dottrina ha evidenziato l’inadeguatezza del richiamo ai soli principi e norme generali del processo civile, tralasciando ogni riferimento ai principi e alle norme generali del processo penale, sottolineando altresì che fino all’entrata in vigore di tale disposizione, molti codici di giustizia sportiva federale prevedevano un richiamo esplicito ai principi del diritto processuale penale. Pur in presenza di tale previsione, il richiamo ai “principi e alle norme generali del processo civile” deve essere inteso cum grano salis, in relazione alla difficoltà della reductio ad unitatem dell’oggetto del procedimento sportivo.

Numeron. 0049/CFA/2025-2026/D

PresidenteTorsello

RelatoreSabatino

Riferimenti normativiart. 3, comma 4, CGS; art. 2, comma 6, CGS CONI

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Art. 3 - Rapporti tra il Codice e le altre fonti normative

Il Codice è adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell’ordinamento statale, dallo Statuto del CONI, dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva adottati dal CONI, quest'ultimo di seguito denominato Codice CONI, dallo Statuto della FIGC, di seguito denominato Statuto, nonché dalle norme della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e della Union of European Football Associations (UEFA). Per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI. Fermo restando quanto previsto dall’art. 39 del Codice CONI, vi è autonomia dell’ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e autonomia degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria. In assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.