7/25/2023
Stagione: 2023-2024
La qualificazione di una apprensione ufficiosa della notizia dell’illecito ritraibile da fatti denunciati in forma anonima richiede una doverosa attività pre – procedimentale che integri un convincimento, acquisito proprio dagli inquirenti, diverso e maggiore dalla mera enunciazione del fatto proveniente da una fonte qualificata e che di tale attività procedimentale deve essere data contezza al momento della iscrizione nel registro, attraverso una qualificazione del fatto diversa e più circostanziata di quella enunciata, dando prova di un’effettiva attivazione dei poteri d’ufficio per accertare la consistenza oggettiva delle circostanze segnalate, con la precisazione che detta attività di approfondimento e di accertamento della consistenza oggettiva della segnalazione anonima ben può consistere anche in meri accertamenti documentali o riscontri fattuali, tali da consentire una acquisizione "d’iniziativa" di una compiuta notitia criminis, posta a base dei successivi deferimenti (CFA, Sez. I, n 1/2022-2023; n. 109/2020-2021).
Numero: n. 8/CFA/2023-2024/B
Presidente: Torsello
Relatore: Torsello
Riferimenti normativi: art. 118, comma 2, CGS
1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione. 2. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante. 3. L’azione disciplinare è esercitata di ufficio ed il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo sia diversamente stabilito. 4. È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale il Tribunale federale di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione. 5. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, la competenza del Tribunale federale nazionale prevale sulla competenza del Tribunale federale territoriale. Nel caso di più incolpati appartenenti a Comitati diversi, è competente il Tribunale federale territoriale del luogo ove è stato commesso l'illecito.