Giudizio e responsabilità disciplinare - responsabilità della società – art. 7 CGS e art. 7, comma 5, statuto FIGC – modelli di prevenzione – adozione - effetti e conseguenze

11/25/2025

Stagione: 2025-2026

L’art. 6, commi da 2 a 4 del Codice di giustizia sportiva, configura un sistema basato su una forma di attribuzione della responsabilità meno rigida, rispetto al sistema previgente, ancorata alla c.d. “colpa organizzativa”. Il modello, sottoposto al vaglio del giudice, dovrà essere esaminato da quest’ultimo al fine di verificare se vi sia stata un’incapacità della società nel prevenire l’illecito che si è verificato. L’accertamento circa un eventuale deficit organizzativo rispetto ad un “modello di diligenza esigibile” configurerà quella rimproverabilità posta a fondamento della fattispecie sanzionatoria; si passa da una responsabilità oggettiva in senso stretto o assoluta a quella che si definisce “semi-oggettiva” o “aggravata”, perché a “colpa presunta”. La mancata adozione del modello organizzativo da parte della società, qualifica la sua responsabilità quale oggettiva in senso stretto, mentre là dove viene adottato, se ne verifica un suo affievolimento, demandandosi agli organi di giustizia sportiva la verifica in concreto se il modello adottato e le relative cautele prese possano costituire un esimente o un’attenuazione della responsabilità ex art. 7 CGS. Ove tale accertamento risulti negativo, riespande anche in tal caso la responsabilità di tipo oggettivo (Corte federale d’appello, SS.UU. n. 58/2021-2022). In attuazione di tale disposizione, il Consiglio federale ha approvato le relative linee guida (C.U. n. 131/L del 4 ottobre 2019), dettando una serie di principi ai quali le società devono attenersi nell’adozione di c.d. “Modelli di prevenzione”. Il rispetto delle linee guida consente di accertare un’assenza di colpa in capo alle società. Queste ultime dovranno, dunque, provare di aver attivato ed effettivamente, correttamente ed appropriatamente utilizzato un modello organizzativo ed un organismo di vigilanza, controllo e prevenzione tali da consentire, da un esame concreto della fattispecie, un esimente o attenuazione di responsabilità. Si tratta di un modello di responsabilità (che ha riscontri anche nell’ordinamento civile ex artt. 2047 e 2048 c.c. al pari della responsabilità della PA per atto illegittimo) in cui si presume la sussistenza dell’elemento soggettivo fino a prova contraria fornita dalla società (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 5/2023-2024). Si verifica, quindi, un’inversione dell’onere della prova, atteso che non è l’organo inquirente a dover provare la colpa della società, ma è quest’ultima che, per andare esente da responsabilità, deve provare l’assenza di colpa (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 58/2021-2022; Corte federale d’appello, n. 77/2021-2022; Corte federale d’appello, Sez. III, n. 82/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU. n. 91/2022-2023). Il codice del 2019 evidenzia, dunque, una transizione del legislatore sportivo dalle ipotesi di responsabilità senza colpa a forme di responsabilità per colpa presunta (o aggravata), tendente ad eliminare o, quantomeno, attenuare il carattere direttamente ‘oggettivo’ per l’attribuzione della responsabilità delle società. Ampliando il raggio d’azione del previgente art. 13, comma 1, lett. a), C.G.S., si attribuisce al giudice sportivo la potestà di «escludere o attenuare» l’addebito disciplinare riferito alle società incolpate che, comunque, si siano dotate di un assetto organizzativo interno adeguato a prevenire il rischio di illeciti, a meno che non sia provato il contrario.

Numeron. 0050/CFA/2025-2026/C

PresidenteTorsello

RelatoreBarbaro

Riferimenti normativiart. 7 CGS; art. 7, comma 5, Statuto FIGC

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Art. 7 - Scriminante o attenuante della responsabilità della società

Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto.