10/31/2025
Stagione: 2025-2026
Non può operare l’art. 7 del CGS in tema di adozione del modello organizzativo, di gestione e controllo allorché tale adozione sia successiva alla commessa infrazione e, pertanto, non può avere alcuna efficacia scriminante o attenuante della responsabilità della Società. [(Nel caso di specie la Corte ha anche ritenuto superflua la valutazione circa l’applicabilità della scriminante o attenuante prevista dalla disposizione di cui all’art. 7 anche alla particolare forma di responsabilità sancita dall’art. 6, comma 1, del Codice. E ciò ancorché tale applicabilità possa apparire dubbia poiché, sia che si assuma un approccio pubblicistico – definendo, dunque, il rapporto intercorrente tra la persona preposta all’organo e l’organo medesimo quale “immedesimazione organica” – sia che si assuma un approccio privatistico – secondo cui tra la persona che agisce in nome e per conto della società e la società medesima vi sarebbe un rapporto di rappresentanza civilisticamente intesa – in ogni caso, quoad effectum, non v’è un rapporto di alterità soggettiva tra il soggetto che agisce (o non agisce) e il soggetto cui vengono imputati gli atti. Alterità soggettiva che appare il presupposto delle altre forme di responsabilità previste dall’art. 6 e della scriminante o attenuante di cui all’art. 7 del Codice. Tanto è vero che la responsabilità di cui all’art. 6, comma 1, è stata definita “diretta” (CFA, sez. I, n. 49/2023-2024)].
Numero: n. 0036/CFA/2025-2026/G
Presidente: Torsello
Relatore: Colarusso
Riferimenti normativi: art. 6 CGS; art. 7 CGS
Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto.
La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali. La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2. Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime. La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni. La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 e che non hanno alcun rapporto con la società. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito.