Giudizio e responsabilità disciplinare - responsabilità della società – nuova configurazione - responsabilità aggravata

12/23/2025

Stagione: 2025-2026

La responsabilità della società per i fatti dei propri tesserati, prevista dall’art. 6, comma 2, CGS, non rappresenta una responsabilità oggettiva ma un’ipotesi di responsabilità aggravata, dal momento che - secondo il successivo art. 7 - la società, al fine di escludere o attenuare la propria responsabilità, può fornire la prova di aver adottato le misure preventive a cui la norma, mediante rinvio all’art. 7, comma 5, dello Statuto FIGC, fa riferimento. Tale responsabilità si affianca alla responsabilità dell’autore materiale dell’atto, quando la condotta disciplinarmente rilevante del tesserato sia stata tenuta nell’ambito della sfera di azione della società, dunque in un ambito riconducibile all’espletamento di attività sportiva. Essa si fonda su un criterio di imputazione che, a differenza di quanto avveniva nel sistema previgente, non prescinde dall’elemento soggettivo ma determina soltanto una presunzione di responsabilità per colpa (per tutte: CFA, Sez. I, n. 53/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 50/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 5/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 80/2022-2023).

Numeron. 0059/CFA/2025-2026/C

PresidenteTorsello

RelatoreCastiglia

Riferimenti normativiart. 6 CGS; art. 7 CGS

Articoli

Art. 6 - Responsabilità della società

La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali. La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2. Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime. La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni. La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 e che non hanno alcun rapporto con la società. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito.

Art. 7 - Scriminante o attenuante della responsabilità della società

Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto.