Giudizio e responsabilità disciplinare - responsabilità della società – scriminante o attenuante della responsabilità della società – art. 7 CGS e art. 7, comma 5, statuto FIGC – modelli di prevenzione – esame – modalità - comportamento illecito del tutto imprevedibile – non c’è responsabilità

12/16/2025

Stagione: 2025-2026

Nell’esaminare il modello di organizzazione (anche) il giudice sportivo deve operare secondo la metodologia della cd. “prognosi postuma”, al fine di verificare se, seguendo il modello, l’evento sarebbe stato impedito. Quindi, per verificare l’idoneità del modello di organizzazione, il giudice sportivo deve compiere un giudizio prognostico; deve, cioè, collocarsi idealmente al momento in cui l’illecito è stato commesso e chiedersi se, seguendo il modello “virtuoso” previsto dalla norma, l’evento non sarebbe accaduto. Con la precisazione che tale prevenibilità va valutata secondo criteri di comune esperienza e conoscenze disponibili al momento del fatto. Pertanto, se l’evento era prevenibile mediante adeguate misure organizzative, la mancata adozione o attuazione di un modello idoneo integra la colpa di organizzazione e comporta la responsabilità dell’ente. Se, peraltro, il comportamento illecito era del tutto imprevedibile – poiché qualunque modello di prevenzione adottato non sarebbe stato in grado di prevenirlo – l’ente va comunque esente da responsabilità. È evidente, che si tratta di apprezzamento che deve essere effettuato di caso in caso, in relazione alle specifiche modalità della fattispecie. Con la precisazione che – mutuando quanto previsto in alcuni settori dell’ordinamento generale – devono ritenersi prevedibili - e quindi prevenibili - anche gli eventi cd. rari, quando la loro verificazione non è ignota all’esperienza comune. Tale precisazione si impone, poiché la ratio, sotto tale profilo, della responsabilità per c.d. colpa organizzativa – in ambito sportivo – non è dissimile da quella, a suo tempo, sottesa alla cd. responsabilità oggettiva, come sopra evidenziato: l’esigenza di tenere indenni l’ordinamento sportivo dal verificarsi di episodi che mettano in serio pericolo la tutela dei valori etici che devono costituire i principi cardine di ogni esperienza umana e sulla garanzia dei quali vigila la giustizia sportiva. E permangono, d’altro canto, le ulteriori ragioni connesse a necessità operative ed organizzative dell’ordinamento sportivo, trattandosi di strumento di semplificazione utile a venire a capo, in tempi celeri e compatibili con il prosieguo dell’attività sportiva e quindi con la regolarità delle competizioni e dei campionati, di situazioni di fatto che altrimenti richiederebbero, anche al fine di definire le varie posizioni giuridicamente rilevanti in campo, lunghe procedure e complessi, oltre che costosi, accertamenti; l’ordinamento sportivo, del resto, non può permettersi di lasciare determinati eventi impuniti o comunque privi di conseguenze sanzionatorie (nel caso di specie la Corte ha ritenuto che il comportamento dell’incolpato, era avvenuto in modo assolutamente casuale, a distanza di due giorni dalla disputa della gara, in orario scolastico, in un luogo privato o comunque del tutto sganciato dall’impianto sportivo o dalle sue pertinenze e dunque non riferibile all’attività sportiva. La collocazione spazio-temporale di tale comportamento escludeva il rapporto di occasionalità necessaria con l’organizzazione sportiva: la colpa organizzativa non può estendersi fino al punto di dover vigilare per l’intero arco della giornata sulla vita privata del tesserato: il che vale a riaffermare la inidoneità, comunque, dei modelli organizzativi là dove afferenti a condotte inesigibili).

Numeron. 0053/CFA/2025-2026/F

PresidenteTorsello

RelatoreCirillo

Riferimenti normativiart. 4, commi 2 e 3 CGS previgente; art. 6, commi 2 e 3, CGS; art. 7 CGS; art. 7, comma 5, Statuto FIGC

Articoli

Art. 6 - Responsabilità della società

La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali. La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2. Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime. La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni. La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 e che non hanno alcun rapporto con la società. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito.

Art. 7 - Scriminante o attenuante della responsabilità della società

Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto.