GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ – SCRIMINANTE O ATTENUANTE DELLA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ – ART. 7 CGS E ART. 7, COMMA 5, STATUTO FIGC – MODELLI DI PREVENZIONE –– MANCATA ADOZIONE – ATTENUANTE – NON APPLICABILE

7/12/2023

Stagione: 2023-2024

Il potere di graduazione della pena – nel nuovo assetto di responsabilità delineato dal Codice di giustizia sportiva del 2019 – presuppone, in ogni caso, l’adozione del cd. modello di prevenzione, come si evince chiaramente dalla lettera dell’art. 7 del Codice, rubricato "Scriminante o attenuante della responsabilità della società" ("Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto".).

Numeron. 5/CFA/2023-2024/E

PresidenteTorsello

RelatoreTorsello

Riferimenti normativiart. 7 CGS; art. 7, comma 5, Statuto FIGC;

Articoli

Art. 7 - Scriminante o attenuante della responsabilità della società

Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto.