Giudizio e responsabilità disciplinare – sanzione – continuazione dell’illecito – applicabilità al giudizio sportivo

2/5/2026

Stagione: 2025-2026

L’art. 81 c.p. sanziona con la pena prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. Si tratta di un istituto ispirato, con ogni evidenza, al principio del favor rei e che si risolve nella concessione, allorché ne ricorrano i presupposti, di un calcolo della pena complessiva più favorevole di quello derivante dal cumulo materiale delle singole pene in astratto irrogabili. La disciplina del reato continuato, benché non richiamata dal Codice di giustizia sportiva, è pacificamente applicabile anche al contenzioso che si svolge dinanzi alle corti sportive (CFA, Sez. I., n. 42/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 39/2025-2026).

Numeron. 0082/CFA/2025-2026/A

PresidenteTorsello

RelatoreLandi

Riferimenti normativiart. 14 CGS; art. 81 CP;

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Art. 14 - Circostanze aggravanti

1. La sanzione disciplinare è aggravata se dai fatti accertati emerge a carico del responsabile una o più delle seguenti circostanze: a) aver commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all’esercizio delle funzioni proprie del colpevole; b) aver cagionato un danno patrimoniale; c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi rango o a arrecare danni all’organizzazione federale; d) aver agito per motivi futili o abietti; e) avere inquinato o tentato di inquinare le prove in giudizio; f) avere determinato o concorso a determinare, con l'infrazione, una turbativa violenta dell’ordine pubblico; g) aver approfittato di particolari situazioni extra-sportive; h) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell’infrazione commessa; i) aver commesso l’infrazione per eseguirne od occultarne un’altra ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio; l) aver commesso il fatto a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell’autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato; m) aver commesso l'infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare o al fine di non farla eseguire; n) aver tenuto una condotta che comporti in ogni caso offesa, denigrazione o ingiuria per motivi di razza, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica; o) aver commesso fatto illecito in associazione con tre o più persone finalizzata a tale commissione o comunque alla commissione di illeciti disciplinari, ovvero in concorso con soggetti facenti parte di associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416 bis del Codice penale. 2. Costituiscono ulteriori circostanze aggravanti quelle previste dal presente Codice in relazione a determinati illeciti.