Giudizio e responsabilità disciplinare – sanzione – continuazione dell’illecito – univocità del disegno criminoso – dimostrazione - onere della parte

11/11/2025

Stagione: 2025-2026

Costituisce un dato acquisito nell’ordinamento sportivo il riconoscimento dell’illecito continuato, ancorché l’istituto della continuazione non sia espressamente disciplinato dal Codice di giustizia sportiva (CFA, Sez. I, n. 42/2023-2024). L’art. 81 del codice penale sanziona con la pena prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, (e cioè con la stessa pena prevista nel caso del concorso formale di reati) chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. La continuazione è istituto ispirato al principio del favor rei e si risolve nella concessione, allorché ne ricorrano i presupposti, di un calcolo della pena complessiva più favorevole di quello derivante dal cumulo materiale delle singole pene in astratto irrogabili. Tuttavia l’istituto della continuazione presuppone la sussistenza di un elemento costitutivo di base e imprescindibile, costituito dall’esecuzione di un “medesimo disegno criminoso” che colleghi le varie condotte comportanti la pluralità delle violazioni (CFA, SS.UU., n. 40/2024-2025). È preciso onere della parte che invochi la continuazione provare la sussistenza dell’univocità del disegno criminoso, allegandone gli specifici elementi probatori (CFA, Sez. II, n. 39/2022-2023). [(Nella specie la Corte ha ritenuto, inoltre, che l’unicità del disegno criminoso attiene al momento psicologico (dolo) che tendenzialmente non può sussistere nelle violazioni colpose nelle quali l’evento non è voluto, ma risulta frutto di negligenza imprudenza o imperizia)].

Numeron. 0039/CFA/2025-2026/E

PresidenteTorsello

RelatoreAnastasi

Riferimenti normativiart. 14 CGS; art. 81 CP

Articoli

Art. 14 - Circostanze aggravanti

1. La sanzione disciplinare è aggravata se dai fatti accertati emerge a carico del responsabile una o più delle seguenti circostanze: a) aver commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all’esercizio delle funzioni proprie del colpevole; b) aver cagionato un danno patrimoniale; c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi rango o a arrecare danni all’organizzazione federale; d) aver agito per motivi futili o abietti; e) avere inquinato o tentato di inquinare le prove in giudizio; f) avere determinato o concorso a determinare, con l'infrazione, una turbativa violenta dell’ordine pubblico; g) aver approfittato di particolari situazioni extra-sportive; h) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell’infrazione commessa; i) aver commesso l’infrazione per eseguirne od occultarne un’altra ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio; l) aver commesso il fatto a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell’autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato; m) aver commesso l'infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare o al fine di non farla eseguire; n) aver tenuto una condotta che comporti in ogni caso offesa, denigrazione o ingiuria per motivi di razza, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica; o) aver commesso fatto illecito in associazione con tre o più persone finalizzata a tale commissione o comunque alla commissione di illeciti disciplinari, ovvero in concorso con soggetti facenti parte di associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416 bis del Codice penale. 2. Costituiscono ulteriori circostanze aggravanti quelle previste dal presente Codice in relazione a determinati illeciti.