GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - SANZIONI – CIRCOSTANZE ATTENUANTI – CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE ATIPICHE – ONERE DI SPECIFICA ALLEGAZIONE DELLA PARTE

5/3/2023

Stagione: 2022-2023

Le circostanze attenuanti di cui all’articolo 13, comma 2, CGS, pur atipiche, non possono essere anche "generiche", siccome soggette, ad una espressa motivazione da parte del Collegio, e dunque, se prospettate dalla parte, ad una specifica e puntuale verifica e rigorosa allegazione degli elementi eventualmente valorizzabili quali attenuanti. (Cfr. Sezioni unite, decisione n. 35/CFA/2021-2022; CFA, SS.UU. n. 88/2019-2020 e n. 89/2019-2020).

Numeron. 90/CFA/2022-2023/F

PresidenteTorsello

RelatoreStigliano Messuti

Riferimenti normativiart. 13, comma 2, CGS

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Art. 13 - Circostanze attenuanti

La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze: a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui; b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile; c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio; d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale; e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari. Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione. In ogni caso, la riduzione della sanzione viene estesa anche alla società responsabile ai sensi dell'art. 6; laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma 1, lettera c), le conseguenze dell'illecito ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà della circostanza attenuante.