3/18/2026
Stagione: 2025-2026
Nel giudizio disciplinare sportivo, lo standard probatorio richiesto per l'affermazione della responsabilità non si spinge fino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito --- certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi costituirebbe una mera astrazione --- né impone il superamento del ragionevole dubbio, come nel processo penale. L'organo giudicante deve formarsi un "confortevole convincimento" della violazione, fondato su un grado di prova che superi la semplice valutazione della probabilità pur potendo restare comunque inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. La ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito può essere provata anche mediante indizi, purché gravi, precisi e concordanti, tali da condurre a una ricostruzione dei fatti che, pur non escludendo ogni alternativa in astratto ipotizzabile, la renda non plausibile alla luce del compendio probatorio complessivo. La valutazione delle risultanze probatorie e il giudizio sull'attendibilità delle dichiarazioni costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, non sindacabili in sede di reclamo.
Numero: n. 0096/CFA/2025-2026/L
Presidente: Torsello
Relatore: Giordano
Riferimenti normativi: art. 44 CGS
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. 2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale. 3. La decisione del giudice è motivata e pubblica. 4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto. 5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività. 6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.