Giudizio e responsabilità disciplinare – standard probatorio - inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio – indizi gravi, precisi e concordanti - ragionevole certezza - sufficienza

8/19/2026

Stagione: 2026-2027

Nel processo sportivo, ai fini dell’affermazione della responsabilità disciplinare, il valore probatorio richiesto si attesta ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio, dovendo l’organo di giustizia raggiungere una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti (CFA, SS.UU., n. 34/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 99/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 105/2020-2021).

Numeron. 0028/CFA/2026-2027/L

PresidenteTorsello

RelatoreAtzeni

Riferimenti normativiart. 44 CGS;

Articoli

Art. 44 - Principi del processo sportivo

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. 2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale. 3. La decisione del giudice è motivata e pubblica. 4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto. 5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività. 6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.