4/28/2026
Stagione: 2025-2026
Il procedimento disciplinare ha, per sua intrinseca natura, una struttura tipicamente binaria, nella quale si contrappongono due posizioni: da un lato, quella dell’organo che esercita l’azione disciplinare; dall’altro, quella del soggetto (o dei soggetti) destinatario della pretesa sanzionatoria, legittimato a difendersi ed a resistere all’azione. Tra queste due parti si svolge il procedimento disciplinare e si apre una dialettica processuale, nella quale - tendenzialmente - nessun altro soggetto è legittimato ad intervenire, né per sostenere le ragioni dell’una o dell’altra parte, né per far valere un proprio autonomo interesse (Collegio di garanzia dello sport, Sez. Unite, n. 35/2015; CFA, Sez. I, n. 29/2021-2022). Ciò non esclude, tuttavia, che, nel caso specifico, possa riscontrarsi una posizione soggettiva sostanziale del terzo, idonea a fondare l’interesse a intervenire.
Numero: n. 0117/CFA/2025-2026/A
Presidente: Torsello
Relatore: Castiglia
Riferimenti normativi: art. 81 CGS; art. 104 CGS; art. 34 CGS CONI;
1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata. 2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza. 3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica. 4. Il terzo può costituirsi in udienza ai soli fini della discussione orale.
1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti alla Corte federale di appello qualora sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata. 2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza. 3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica. 4. Il terzo può costituirsi in udienza ai soli fini della discussione orale.