Giudizio e responsabilità disciplinare - struttura binaria – intervento del terzo – procedimento disciplinare – inammissibilità dell’intervento in genere - ammissibilità in presenza di posizione soggettiva sostanziale

4/28/2026

Stagione: 2025-2026

Il procedimento disciplinare ha, per sua intrinseca natura, una struttura tipicamente binaria, nella quale si contrappongono due posizioni: da un lato, quella dell’organo che esercita l’azione disciplinare; dall’altro, quella del soggetto (o dei soggetti) destinatario della pretesa sanzionatoria, legittimato a difendersi ed a resistere all’azione. Tra queste due parti si svolge il procedimento disciplinare e si apre una dialettica processuale, nella quale - tendenzialmente - nessun altro soggetto è legittimato ad intervenire, né per sostenere le ragioni dell’una o dell’altra parte, né per far valere un proprio autonomo interesse (Collegio di garanzia dello sport, Sez. Unite, n. 35/2015; CFA, Sez. I, n. 29/2021-2022). Ciò non esclude, tuttavia, che, nel caso specifico, possa riscontrarsi una posizione soggettiva sostanziale del terzo, idonea a fondare l’interesse a intervenire.

Numeron. 0117/CFA/2025-2026/A

PresidenteTorsello

RelatoreCastiglia

Riferimenti normativiart. 81 CGS; art. 104 CGS; art. 34 CGS CONI;

Articoli

Art. 81 - Intervento del terzo

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata. 2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza. 3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica. 4. Il terzo può costituirsi in udienza ai soli fini della discussione orale.

Art. 104 - Intervento del terzo

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti alla Corte federale di appello qualora sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata. 2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza. 3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica. 4. Il terzo può costituirsi in udienza ai soli fini della discussione orale.