8/19/2026
Stagione: 2026-2027
Le dichiarazioni rese in termini espressamente dubitativi da un soggetto che non abbia assistito personalmente all’episodio, apprendendolo solo de relato, hanno valenza probatoria limitata e non sono idonee, di per sé, a superare gli ulteriori elementi di segno contrario; parimenti, l’apprezzamento soggettivo espresso da un dichiarante circa la giustizia o meno di una sanzione costituisce una valutazione insuscettibile di assumere rilievo probatorio sui fatti e, tanto meno, di vincolare il giudizio disciplinare, il cui esercizio è rimesso in via esclusiva agli organi della giustizia sportiva.
Numero: n. 0028/CFA/2026-2027/N
Presidente: Torsello
Relatore: Atzeni
Riferimenti normativi: art. 57 CGS;
1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale. 2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.