Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all’esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera – versamento ritenute Irpef - versamento contributi Inps – autonomia delle singole fattispecie - Manuale delle licenze nazionali – non contrasta con l’art. 85 NOIF

11/11/2025

Stagione: 2025-2026

Il Manuale delle licenze nazionali non costituisce una fonte normativa secondaria che si sovrappone illegittimamente all’art. 85 delle NOIF, ma rappresenta lo strumento tecnico-operativo necessario per dare concreta attuazione alla norma federale primaria, senza eccedere i limiti delle attribuzioni conferite (CFA, SS.UU., n. 33/2025-2026) e non sussistono dunque i presupposti per disapplicare le previsioni del Manuale che la decisione impugnata ha dunque correttamente valorizzato, dal momento che il Manuale non contrasta (e men che mai contrasta in modo macroscopico) con quanto disposto dalle NOIF, ma si limita ad esplicitarne il disposto. Le norme federali di carattere generale (art. 85, lettera c), n. V, comma 1, lettera e) nonché n. VI, comma 1, lettera e) NOIF) elencano unitariamente, da un lato, tutte le tipologie di emolumenti (nei confronti di tesserati, nei confronti di altri collaboratori, incentivi all’esodo, indennità di trasferta e altri compensi) che le società sono tenute a corrispondere e, dall’altro, sempre unitariamente le ritenute Irpef e i contributi Inps e Fondo fine carriera relativi agli emolumenti e agli incentivi all’esodo che le società stesse devono versare, rinviando alla previsione speciale (il Manuale licenze nazionali di cui al CU n. 251/A del 17/4/2025) la fissazione dei termini per l’adempimento degli obblighi certificativi relativi agli ultimi due bimestri, la cui violazione è sanzionata con la penalizzazione di almeno due punti in classifica. In questo quadro di riferimento, il Manuale licenze nazionali fissa poi le varie scadenze elencando partitamente il termine entro il quale ciascuno dei diversi adempimenti deve essere adempiuto. [(Nel caso di specie la Corte ha ritenuto di non condividere la tesi secondo cui il Manuale illegittimamente disaggreghi – con l’effetto di moltiplicare le sanzioni applicabili – adempimenti che in base alla norma primaria costituirebbero invece semplici momenti esecutivi di un’unica previsione o di due previsioni (ambito retributivo/ambito contributivo). Tale tesi poggia su un errato presupposto interpretativo, in quanto i diversi adempimenti ai quali si riferiscono le NOIF – ancorché unitariamente elencati - sono ontologicamente tra loro distinti, per fonte (contrattuale, fiscale o contributiva) e per cespite di riferimento, con la conseguenza che la violazione di ogni singolo adempimento non può che dar luogo all’irrogazione della sanzione). È stato infatti precisato che “ognuna di quelle obbligazioni è autonoma ed indipendente rispetto alle altre, essendo diversi i soggetti creditori (tesserati, dipendenti e altre tipologie di collaboratori per quanto attiene ad emolumenti, compensi e alle altre somme di cui ai numeri 2, 3 e 4, l’Erario e l’INPS per quanto attiene alle ritenute di cui ai numeri 5, 6 e 7), la natura giuridica (di controprestazione negoziale per gli emolumenti e stipendi, tributaria nel caso delle ritenute Irpef, previdenziale nel caso dei contributi Inps) e la finalità (di adempimento ad un obbligo negoziale per emolumenti e stipendi, di fiscalità generale quella delle ritenute Irpef, di garanzia previdenziale per i lavoratori del settore quella dei contributi Inps) (CFA, SS.UU., n. 33/2025-2026). Del resto, l’autonomia degli adempimenti di cui si tratta costituisce un dato acquisito nella giurisprudenza federale (CFA SS.UU., n.97/2024-2025) alla quale con evidenza il Manuale si è espressamente adeguato. In tale quadro di riferimento, che la tesi non risulti condivisibile è già palese sul piano logico, perché essa porterebbe a sanzionare la società che ometta di pagare ogni e qualsivoglia emolumento e ometta di versare ogni contributo previdenziale e ogni ritenuta fiscale, con la medesima penalizzazione che sarebbe applicata alla società che omette un solo adempimento (ad es. corrispondere gli incentivi all’esodo nel termine prescritto)].

Numeron. 0039/CFA/2025-2026/B

PresidenteTorsello

RelatoreAnastasi

Riferimenti normativiart. 85, lett. C), par. V, NOIF; Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025