11/11/2025
Stagione: 2025-2026
La dichiarazione di un solo teste ben possa essere posta a base di una sentenza di condanna se scrupolosamente vagliata sotto ogni profilo (CFA, Sez. I, n. 59/2023-2024). E tanto vale finanche nell'ipotesi in cui l'accusa provenga da chi è portatore di un chiaro interesse contrastante con lo stesso accusato, precisando la Suprema Corte: “(i)n tema di valutazione della prova testimoniale, a base del libero convincimento del giudice possono essere poste le dichiarazioni della parte offesa, la cui deposizione, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva” (CFA, SS.UU., n. 114/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023; CFA, Sez. I. n. 92/2021- 2022; CFA, Sez. I. n. 118-2019/2020).
Numero: n. 0032/CFA/2025-2026/F
Presidente: Castiglia
Relatore: Toschei
Riferimenti normativi: art. 57 e sgg. CGS
1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale. 2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.