11/29/2023
Stagione: 2023-2024
Nell’ordinamento endofederale i fogli di censimento rappresentano strumenti di prova privilegiata (cfr. CFA n. 33/2020-2021), le cui obiettive risultanze non possono dunque essere revocate in dubbio ex post per effetto di deduzioni generiche o inidonee ad infirmarne la veridicità.
Numero: n. 56/CFA/2023-2024/C
Presidente: Torsello
Relatore: Anastasi
Riferimenti normativi: art. 57 CGS
1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale. 2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.