11/26/2024
Stagione: 2024-2025
I criteri di formazione, utilizzazione e valutazione delle prove ai fini disciplinari, presenti negli altri giudizi, non possono essere tout court utilizzati nel processo sportivo, stante l’autonomia degli organi di giustizia sportiva e della relativa strumentazione processuale rispetto agli organi giurisdizionali civili, penali e amministrativi (CFA, SS.UU., n. 115/2019-2020).
Numero: n. 49/CFA/2024-2025/E
Presidente: Torsello
Relatore: Giordano
Riferimenti normativi: art. 57 CGS
1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale. 2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.