3/31/2026
Stagione: 2025-2026
Non merita pregio il rilievo difensivo secondo cui le intercettazioni valorizzate nell’ordinanza cautelare, in quanto meri stralci, potrebbero essere contraddette al momento del successivo deposito integrale dell’intero materiale probatorio. Le intercettazioni selezionate e vagliate dal GIP nell’ambito di un provvedimento che ha richiesto l’accertamento dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 c.p.p. non costituiscono frammenti isolati, ma si inseriscono in un quadro probatorio composito nel quale trovano riscontro nelle dichiarazioni della parte offesa, nelle risultanze dei servizi di osservazione, nelle videoriprese e nella documentazione relativa alle operazioni contrattuali. È la convergenza plurima delle fonti di prova, e non la singola intercettazione isolatamente considerata, a fondare il convincimento del giudice sportivo.
Numero: n. 0102/CFA/2025-2026/D
Presidente: Torsello
Relatore: Barbaro
Riferimenti normativi: art. 57, comma 1, C.G.S.
1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale. 2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.