3/31/2023
Stagione: 2021-2022
Il contenuto di conversazioni intercettate possa costituire piena prova (scil. senza necessità dei cc.dd. riscontri esterni) nei confronti delle persone che parlano o di cui altri parlano.
Numero: n. 92/CFA/2020-2021/B
Presidente: Torsello
Relatore: Fumo
Riferimenti normativi: art. 57 CGS
1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale. 2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.