Mezzi di prova – intercettazioni telefoniche – accuse nei confronti di terzi – sono prove autonome e autosufficienti

3/31/2023

Stagione: 2021-2022

Il contenuto di conversazioni intercettate possa costituire piena prova (scil. senza necessità dei cc.dd. riscontri esterni) nei confronti delle persone che parlano o di cui altri parlano.

Numeron. 92/CFA/2020-2021/B

PresidenteTorsello

RelatoreFumo

Riferimenti normativiart. 57 CGS

Articoli

Art. 57 - Assunzione dei mezzi di prova

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale. 2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.