3/31/2026
Stagione: 2025-2026
Le conversazioni intercettate non solo possono costituire credibile fonte di prova in danno dei colloquianti, ma anche quando si risolvono in precise accuse nei confronti di terze persone, non possono mai essere considerate alla stregua di chiamate in correità e, quindi, non necessitano del reperimento dei cc.dd. riscontri esterni; esse, anche se devono essere attentamente vagliate e correttamente interpretate, vanno considerate alla stregua di prove autonome ed autosufficienti, sulle quali il giudicante può fondare il suo convincimento (CFA, SS.UU., n. 55/2019-2020; CFA, n. 84/CFA 2020-2021; Cass. pen., Sez. V, sent. n. 13614 del 2001, Primerano; Cass. pen., SS.UU., sent. n. 22471 del 2015, Sebbar).
Numero: n. 0102/CFA/2025-2026/C
Presidente: Torsello
Relatore: Barbaro
Riferimenti normativi: art. 57, comma 1, C.G.S.
1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale. 2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.