3/31/2023
Stagione: 2019-2020
Nell’illecito sportivo, ai fini della utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, è sufficiente sia comprovata la loro provenienza dalla Autorità giudiziaria, da ciò derivando una presunzione juris tantum di conformità. (In motivazione la Corte ha specificato che il giudice sportivo non ha né l’obbligo, né il potere di sindacare la legalità della procedura seguita dal giudice penale che ha disposto ed acquisito il predetto materiale probatorio).
Numero: n. 55/CFA/2019-2020/C
Presidente: Torsello
Relatore: Sferrazza
Riferimenti normativi: art. 57 CGS;
1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale. 2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.