10/15/2025
Stagione: 2025-2026
Il fatto contestato può essere ritenuto provato anche se il quadro probatorio sia formato dalle sole dichiarazioni della persona offesa, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di riscontri esterni, a condizione che siano positivamente verificate la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità intrinseca del suo racconto (CFA, Sez. I, n. 99/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 22/2024-2025), non rappresentando di per sé le dichiarazioni della persona offesa una prova minoris generis o una prova secondaria (CFA, Sez. I, n. 80/2022-2023).
Numero: n. 0030/CFA/2025-2026/L
Presidente: Torsello
Relatore: Saltelli
Riferimenti normativi: art. 57 e sgg. CGS
1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale. 2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.