1/20/2026
Stagione: 2025-2026
L’art. 4, comma 3, CGS prevede che l’ignoranza dello statuto e dei regolamenti federali non è ammissibile: la mancata conoscenza delle norme non scrimina e, in assenza di forza maggiore, la responsabilità disciplinare sorge per il semplice superamento del dovere imposto (CFA, Sez. I, n. 67/2025-2026). (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che il fatto che il calciatore potesse non conoscere la durata effettiva dell’attività o fosse poco pratico della lingua italiana non potesse elidere la obbligazione di rientrare o di giustificare formalmente la propria assenza).
Numero: n. 0075/CFA/2025-2026/D
Presidente: Torsello
Relatore: Drigani
Riferimenti normativi: art. 4, comma 3, CGS
I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.