Ordinanza cautelare – attenuazione della misura – permanenza dei gravi indizi di colpevolezza – irrilevanza ai fini della valutazione disciplinare

3/31/2026

Stagione: 2025-2026

L’attenuazione della misura cautelare (nella specie, sostituzione degli arresti domiciliari con l’obbligo di presentazione alla P.G.) non può essere utilizzata dal giudice sportivo come elemento a discarico, qualora il provvedimento di sostituzione abbia espressamente dato atto che non sono del tutto venuti meno i gravi indizi di colpevolezza richiamati nell’originario provvedimento restrittivo, avendo il GIP valorizzato unicamente la condotta processuale dell’indagato e circostanze personali estranee al merito dell’accusa.

Numeron. 0102/CFA/2025-2026/H

PresidenteTorsello

RelatoreBarbaro

Riferimenti normativiart. 4, comma 1, C.G.S.; art. 57, comma 1, C.G.S.

Articoli

Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali

I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

Art. 57 - Assunzione dei mezzi di prova

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale. 2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.