Presidente di società – consapevolezza della causa illecita – non si fonda sul “non poteva non sapere” – indizi specifici e convergenti

3/31/2026

Stagione: 2025-2026

La responsabilità del presidente di una società sportiva che abbia sottoscritto un contratto di sponsorizzazione avente causa illecita o fittizia non discende dalla mera presunzione fondata sulla titolarità della carica (“non poteva non sapere”), ma dalla valutazione complessiva di concrete e specifiche anomalie dell’operazione – quali la macroscopica sproporzione dell’importo rispetto ai precedenti, la tolleranza per il mancato pagamento di circa la metà del corrispettivo, la data anomala di stipulazione e la contraddizione tra le dichiarazioni del firmatario e quelle del soggetto nell’interesse del quale il contratto è stato concluso – tutte riconducibili alla diretta sfera di conoscenza e di gestione del presidente in quanto contraente, le quali, considerate unitariamente secondo il criterio del più probabile che non, convergono univocamente nel senso della sua consapevolezza.

Numeron. 0102/CFA/2025-2026/M

PresidenteTorsello

RelatoreBarbaro

Riferimenti normativiart. 4, comma 1, C.G.S.

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Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali

I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.