3/9/2023
Stagione: 2019-2020
All’accoglimento dell’appello consegue la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva, ai sensi dell’art. 48, comma 6, del codice di giustizia sportiva, in forza del quale "6. I contributi dei giudizi accolti, anche parzialmente, proposti in ambito della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, sono restituiti." L’art. 48, innovando rispetto alla disciplina del codice previgente, ha stabilito la nuova regola secondo cui il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva resta a carico del ricorrente, salvi i casi di deroga
Numero: n. 13/CFA/2019-2020/C
Presidente: Torsello
Relatore: Lipari
Riferimenti normativi: art. 48, comma 6, CGS
1. A parziale copertura dei costi di gestione della giustizia sportiva, il Consiglio federale determina annualmente la misura del contributo. 2. I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice. 3. Il versamento deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico o altra forma equipollente, da inviarsi all’organo di giustizia sportiva con le stesse modalità previste per il ricorso o il reclamo. 4. Non è previsto il versamento di alcun contributo da parte del Procuratore federale e dagli altri organi federali. 5. I contributi sono incamerati indipendentemente dall'esito del giudizio, salvo quanto previsto dal comma 6. 6. I contributi dei giudizi accolti, anche parzialmente, proposti in ambito della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, sono restituiti.