Processo sportivo in genere – giudizio e responsabilità disciplinare – art. 38, comma 5, CGS CONI – sospensione del procedimento – richiesta dell'incolpato o del suo difensore - ratio

12/16/2025

Stagione: 2025-2026

L’art. 110, comma 5, CGS, il quale stabilisce che “Il decorso dei termini di estinzione [del procedimento disciplinare] è sospeso nelle ipotesi previste dal Codice CONI”, richiama l’art. 38 del CGS CONI che disciplina le ipotesi di sospensione del procedimento al quinto comma, prevedendo tra queste alla lett. c), “se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore”. L'intento della norma del CGS CONI è quello di consentire comunque una valutazione approfondita dei fatti in esame (giusto processo), tentando di coniugare effettività e concretezza della giustizia sportiva con le esigenze di sollecita definizione del procedimento (CFA, SS.UU., n. 91/2022-2023). La Giustizia sportiva deve, infatti, sempre essere messa in condizioni di valutare a pieno la posizione processuale del deferito, da qui le previste sospensioni del giudizio nel caso di richieste istruttorie dell'incolpato.

Numeron. 0056/CFA/2025-2026/B

PresidenteGiordano

RelatoreDella Rocca

Riferimenti normativiart. 110, comma 5, CGS; art. 38, comma 5, CGS CONI

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Art. 110 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare, ridotto a sessanta giorni nel caso in cui, a seguito di richiesta avanzata contestualmente all’atto di deferimento, sia stata concessa dal Tribunale la proroga della sospensione cautelare ai sensi degli artt. 120 e 121. 2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo. 3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito di reclamo all’organo giudicante di secondo grado o al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell’eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento all'organo giudicante che deve pronunciarsi nel giudizio di rinvio. 4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l'incolpato non si oppone. 5. Il decorso dei termini di estinzione è sospeso nelle ipotesi previste dal Codice CONI, fatta salva la facoltà dell'organo giudicante di disporre la prosecuzione del procedimento disciplinare. 6. Con l'estinzione del giudizio disciplinare si estingue l'azione disciplinare e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta. 7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnare la dichiarazione di estinzione al Collegio di garanzia dello sport.