4/6/2023
Stagione: 2021-2022
Ai sensi dell’art. 104 del CGS, l’intervento in giudizio presuppone che chi agisce in un giudizio tra altre parti vanti un interesse rilevante per l’ordinamento federale. Tale non è un intervento che mira a tutelare un interesse sostanzialmente personale, consistente nel possibile danno di immagine, poiché si tratta di un interesse personale legato a un presunto danno di immagine, tuttavia, non tutelabile innanzi agli Organi di Giustizia sportiva ma, se del caso, e ricorrendone i relativi presupposti, innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria.
Numero: n. 29/CFA/2021-2022/B
Presidente: De Zotti
Relatore: Palmieri
Riferimenti normativi: art. 104 CGS;
1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti alla Corte federale di appello qualora sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata. 2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza. 3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica. 4. Il terzo può costituirsi in udienza ai soli fini della discussione orale.