Processo sportivo in genere – intervento del terzo – presupposti - situazione giuridicamente protetta - interesse giuridicamente rilevante - società partecipante al medesimo campionato – penalizzazione di punti in classifica – interesse giuridicamente rilevante – utilizzazione calciatore in posizione irregolare - sussistenza

4/28/2026

Stagione: 2025-2026

Deve ritenersi sussistente una posizione sostanziale e un interesse giuridicamente rilevante, in capo alla società iscritta al medesimo campionato di quella sanzionata allorché l’illecito contestato possa culminare nell’irrogazione di punti di penalità che, in relazione alla posizione rivestita dalle squadre, incidono sulla comune classifica (CFA, Sez. Unite, n. 108/2022-2023, implicitamente, CFA, Sez. Unite, n. 101/2022-2023). La legittimazione è data dalla partecipazione al medesimo campionato. Quanto all’interesse, quando una società impiega un calciatore che non avrebbe potuto scendere in campo a causa di squalifica, non solo altera la regolarità della competizione, ma danneggia direttamente i club concorrenti. Nel procedimento disciplinare e in relazione alla sanzione della perdita di punti in classifica, le società implicate hanno interessi perfettamente speculari e antitetici: per così dire, quella deferita certat de damno vitando, perché non vuole vedere compromessa la propria posizione; quella (o quelle) interveniente certat de lucro captando, perché intende avvantaggiarsi della penalizzazione della prima per migliorare la propria posizione in classifica.

Numeron. 0117/CFA/2025-2026/C

PresidenteTorsello

RelatoreCastiglia

Riferimenti normativiart. 81 CGS; art. 104 CGS; art. 34 CGS CONI

Articoli

Art. 81 - Intervento del terzo

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata. 2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza. 3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica. 4. Il terzo può costituirsi in udienza ai soli fini della discussione orale.

Art. 104 - Intervento del terzo

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti alla Corte federale di appello qualora sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata. 2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza. 3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica. 4. Il terzo può costituirsi in udienza ai soli fini della discussione orale.