Processo sportivo in genere – intervento del terzo – presupposti - situazione giuridicamente protetta - interesse giuridicamente rilevante

4/28/2026

Stagione: 2025-2026

Nella disciplina del codice previgente, secondo la lettura che la giurisprudenza dava dell’art. 33, la legittimazione ad intervenire da parte di terzi portatori di interessi indiretti doveva intendersi accordata nei soli casi di illecito sportivo (CFA, Sez. Unite, n. 43/2018-2019; CFA, Sez. Unite, n. 22/2018-2019; CFA, Sez. Unite, n. 14/2018-2019; CFA, Sez. Unite, n. 8/2018-2019). Allorché, peraltro, tale intervento era ritenuto possibile in via generale, la sua concreta ammissibilità era stata comunque subordinata all’allegazione di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale e alla dimostrazione di un interesse giuridicamente rilevante (CFA, Sez. Unite, n. 70/2014-2015). Nel codice ora vigente, secondo gli artt. 81 e 104, comma 1 - relativi, rispettivamente, al processo di primo e di secondo grado - un terzo può intervenire in giudizio “qualora sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata”. È opinione comune che il nuovo codice abbia inteso ampliare la legittimazione a intervenire in giudizio (CFA, Sez. I, n. 65/CFA-2022-2023). Resta, però, confermato che, in concreto, l’intervento in giudizio del terzo rimane subordinato al duplice requisito dell’allegazione di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale e della dimostrazione di un interesse giuridicamente rilevante (CFA, Sez. I, n. 29/2021-2022), vale a dire, in termini generali, della legittimazione e dell’interesse ad agire. L’art. 34 CGS CONI subordina l’intervento a tre condizioni: (i) la titolarità di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale; (ii) il deposito dell’atto non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l’udienza; (iii) la specifica dimostrazione dell’interesse che lo giustifica (CFA, Sez. I, n. 27/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 29/2021-2022).

Numeron. 0117/CFA/2025-2026/B

PresidenteTorsello

RelatoreCastiglia

Riferimenti normativiart. 81 CGS; art. 104 CGS; art. 34 CGS CONI

Articoli

Art. 81 - Intervento del terzo

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata. 2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza. 3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica. 4. Il terzo può costituirsi in udienza ai soli fini della discussione orale.

Art. 104 - Intervento del terzo

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti alla Corte federale di appello qualora sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata. 2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza. 3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica. 4. Il terzo può costituirsi in udienza ai soli fini della discussione orale.