Processo sportivo in genere – mezzi di prova – contabili bancarie – qualificazioni formali delle operazioni – mancata ricezione delle somme da parte del beneficiario – prevalenza – anomalie documentali – rilevanza

10/27/2026

Stagione: 2026-2027

L’assenza di un trasferimento effettivo delle somme non è superata dalle ricevute bancarie prodotte dal debitore, anche ove se ne assuma integralmente la provenienza bancaria: le qualificazioni riportate sulle contabili devono essere confrontate con l’effettivo svolgimento dell’operazione e non possono prevalere sulla mancata ricezione delle somme, confermata dalla banca del beneficiario e non specificamente contestata. Le anomalie che le contabili eventualmente presentino, pur senza assumere un’autonoma efficacia decisoria e senza che occorra accertare l’eventuale contraffazione dei documenti, impediscono di assumerle come attestazioni univoche e affidabili dell’esecuzione del trasferimento e confortano la rilevanza del dato oggettivo del mancato pagamento. (Nel caso di specie la Corte ha rilevato che le ricevute di due bonifici relativi a obbligazioni diverse, di importi differenti e disposti a due ore di distanza l’uno dall’altro, riportavano il medesimo «Numero Ordine» e il medesimo «Identificativo bonifico», recavano accanto all’IBAN del beneficiario un BIC riferibile alla banca ordinante e contenevano diciture contraddittorie, e che la successiva dichiarazione della banca ordinante sulla chiusura della procedura di adeguata verifica, generica e priva di riferimento ai bonifici in discussione, non attestava l’esecuzione degli stessi).

Numero: n. 0045/CFA/2026-2027/E

Presidente: Torsello

Relatore: Scordino

Riferimenti normativi: C.U. n. 145 del 4 giugno 2026 del Dipartimento interregionale L.N.D.