8/19/2026
Stagione: 2026-2027
La dichiarazione resa dal legale rappresentante della società deferita, ascoltato quale persona sottoposta ad indagini, con la quale egli ammetta un fatto sfavorevole alla parte da cui la dichiarazione proviene, assume una peculiare valenza probatoria, trattandosi di ammissione di un fatto contrario all’interesse del dichiarante, liberamente apprezzabile dal giudice unitamente agli altri elementi di causa. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la qualificazione della donna come “una semplice tifosa” non tesserata, resa dal presidente della società deferita, lungi dall’escludere la qualità di sostenitrice, la affermasse, limitandosi a negare il non decisivo vincolo di tesseramento).
Numero: n. 0028/CFA/2026-2027/M
Presidente: Torsello
Relatore: Atzeni
Riferimenti normativi: art. 57 CGS; art. 116 CPC;
1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale. 2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.