12/16/2025
Stagione: 2025-2026
Nel sistema processuale penale non vi è alcuna discriminazione sia in ordine alla capacità a testimoniare della persona offesa dal reato, sia in ordine alla valenza probatoria delle sue deposizioni rispetto a quelle di altre persone. Ne consegue che là dove la persona offesa risulta essere l'unico testimone che abbia avuto percezione diretta del fatto da provare o, comunque, l'unico in condizioni di veicolare tale percezione all’interno del processo, anche la sola deposizione di essa può, nell'ambito del libero convincimento del giudice, essere posta a fondamento del giudizio di colpevolezza dell'imputato. Sarà poi compito del giudice di merito valutare con particolare attenzione tutti gli elementi, sia di natura intrinseca che estrinseca, su cui ha basato il proprio convincimento sulla attendibilità e veridicità delle deposizioni della persona offesa, dando conto di tale valutazione con motivazione dettagliata e rigorosa, specificamente riferita alla detta qualità (Cass. Pen. Sez. 1^ 20.9.1989 n. 6390). Si tratta di un principio fissato in costanza del previgente codice di procedura penale (art. 590 c.p.p. 1930) che, con l’avvento del successivo, ha trovato ulteriore elaborazione con la nota sentenza Bell’Arte a Sezioni Unite del 19 luglio 2012, n. 41461, nella quale la Corte Suprema ha affermato che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., secondo cui “le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’art. 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità” “non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone”. Tale approdo ermeneutico è stato costantemente ribadito nel tempo, come confermato da una pronuncia della V Sezione della Corte di Cassazione n. 40504 del 19 settembre 2024, la quale, nel richiamare il principio fissato dalle Sezioni Unite, ha anche ricordato che lo stesso vale anche in quei casi nei quali la persona offesa si sia costituita parte civile e come tale risulti portatrice di un interesse contrastante con lo stesso accusato; il che esige un controllo di attendibilità ancor più rigoroso rispetto a quello generico cui di norma vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, eventualmente integrato, là dove necessario, con l’apporto di altri elementi di riscontro (in questo senso Cass. Pen. Sez. V 13.2.2020 n. 12920; conforme Sez. IV 9.11.2021 n. 410). Tale criterio interpretativo vale soprattutto in tema di accertamento di reati sessuali là dove sovente i protagonisti della vicenda in grado di raccontare i fatti sono soltanto la vittima e l’autore del reato, portatori di interessi tra loro radicalmente contrapposti, avendo avuto modo la Suprema Corte (Sez. IV 18.10.2011 n. 44644) di precisare in proposito che “la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa, dato che in tale contesto processuale il più delle volte l'accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi”. Tali principi – ferma restando l’autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto al sistema ordinamentale statuale (nella specie penale) che esime l’organo di giustizia dall’applicare tout court le regole proprie del processo penale al processo disciplinare sportivo – sono stati recepiti da tempo dalla giurisprudenza della Corte federale che, nello scrutinare l’art. 57 del CGS in tema di assunzione e valutazione dei mezzi di prova, ha chiarito che “La dichiarazione di un solo teste ben può essere posta a base di una sentenza di condanna se scrupolosamente vagliata sotto ogni profilo” (CFA, Sez. I, n. 59/2023-2024) ed ancora “che anche nelle ipotesi in cui la persona offesa sia titolare di un interesse contrapposto a quello dell’incolpato, la sua dichiarazione può essere assunta anche da sola come fonte di prova, purché sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva” (CFA, SS.UU., n. 114/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023; CFA, Sez. I. n. 92/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 118/2019-2020).
Numero: n. 0053/CFA/2025-2026/A
Presidente: Torsello
Relatore: Cirillo
Riferimenti normativi: art. 57 CGS
1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale. 2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.