Processo sportivo in genere - mezzi di prova – testimonianza della persona offesa – può essere posta a fondamento della responsabilità – condizioni

1/20/2026

Stagione: 2025-2026

Là dove la persona offesa risulta essere (anche) l’unico testimone che abbia avuto percezione diretta del fatto da provare o, comunque, l’unico in condizione di veicolare tale percezione all’interno del processo, quella sola deposizione può, nell’ambito del libero convincimento del giudice, essere posta a fondamento del giudizio di colpevolezza, se scrupolosamente vagliata sotto ogni profilo (CFA, Sez. I, n. 53/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 59/2023-2024), anche se la persona offesa sia titolare di un interesse contrapposto a quello dell’incolpato, purché sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva (CFA, SS.UU. n. 114/2020-2021; CFA, Sez. I, 52/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 92/2021-2022).

Numeron. 0076/CFA/2025-2026/C

PresidenteTorsello

RelatoreSaltelli

Riferimenti normativiart. 57 e sgg. CGS

Articoli

Art. 57 - Assunzione dei mezzi di prova

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale. 2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.