Processo sportivo in genere – poteri del giudice - disapplicazione - ammissibilità

11/11/2025

Stagione: 2025-2026

La disapplicazione (CFA, Sez. I, n. 62/2023-2024) è strumento il quale consente al Giudice – in via pretoria per quanto riguarda giudizi amministrativi di stampo impugnatorio – di non applicare in giudizio incidenter tantum la norma regolamentare contrastante con quella posta da fonte primaria, nell’ipotesi in cui la norma secondaria non risulti annullabile perché non espressamente impugnata. A fondamento dell’istituto sta il rilievo che, in ogni ordinamento giuridico informato al criterio di gerarchia delle fonti di produzione del diritto, la risoluzione delle antinomie normative non può che derivare da “ un meccanismo invalidante delle norme di grado inferiore che sopraggiungano e urtino contro precetti poziori dell'ordinamento medesimo" (Cons. Stato, Sez. V, n. 154 del 1992), con la conseguenza che "al giudice amministrativo è consentito, anche in mancanza di richiesta delle parti, sindacare gli atti di normazione secondaria al fine di stabilire se essi abbiano attitudine, in generale, ad innovare l'ordinamento e, in concreto, a fornire la regola di giudizio per risolvere la questione controversa" (Cons. Stato, Sez. V, n. 154 del 1992 citata). La disapplicazione quale rimedio delle antinomie tra atti normativi di rango diverso, nei termini ricostruiti dalla giurisprudenza amministrativa, costituisce un corollario della gerarchia delle fonti anche nell’ordinamento sportivo e nell’ordinamento della FIGC. Lo stesso Collegio di garanzia dello sport (decisione n. 41/2023 del 9 maggio 2023) ha puntualizzato che: “Costituisce parametro condiviso quello per cui «Il generale principio di gerarchiadelle fonti normative … non permette che una norma regolamentare possa contenere delle disposizioni che contrastino con la disciplina di rango superiore, né può modificarle o abrogarle» (Collegio di garanzia, decisioni nn. 76/2019 e 30/2022). [(Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che non sussistesse tra la previsione contenuta nelle NOIF e quella recata dal Manuale delle licenze nazionali alcun contrasto “macroscopico” o “insanabile” (Cons. Stato, Sez. V, n. 4778 del 2013) e che quindi difettasse in radice il presupposto per procedere alla disapplicazione della normativa subordinata)].

Numeron. 0039/CFA/2025-2026/A

PresidenteTorsello

RelatoreAnastasi

Riferimenti normativiart. 44 CGS

Articoli

Art. 44 - Principi del processo sportivo

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. 2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale. 3. La decisione del giudice è motivata e pubblica. 4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto. 5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività. 6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.