11/25/2025
Stagione: 2025-2026
Il processo sportivo deve essere svolto alla luce delle norme dell’ordinamento di settore, ordinamento che ha la capacità di regolare fattispecie generali ed astratte con valenza verso la generalità dei soggetti che di esso fanno parte. Pertanto, non può essere condiviso, in via generale, il tentativo di introdurre regole procedurali e di diritto sostanziale proprie di altri sistemi di giustizia. Diverse sono le posizioni giuridiche coinvolte e la rilevanza delle stesse; diverse sono le finalità perseguite dall’ordinamento sportivo e da quello generale dello Stato. Nel processo sportivo si applicano le disposizioni dell’ordinamento federale e di quello generale sportivo, anche internazionale. Solo in via eccezionale e/o in caso di lacuna vengono in ausilio le regole dettate per altri sistemi di giustizia (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 59/2014-2015). In sostanza, il ricorso a istituti esterni al Codice, sia in via interpretativa sia in via suppletiva, presuppone una lacuna da colmare nel Codice stesso e, quindi, una struttura argomentativa che si fondi su una pluralità di passaggi, il primo dei quali è il riconoscimento di una lacuna (Corte federale d’appello, SS.UU. n. 102/2024-2025).
Numero: n. 0049/CFA/2025-2026/B
Presidente: Torsello
Relatore: Sabatino
Riferimenti normativi: art. 3 CGS
Il Codice è adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell’ordinamento statale, dallo Statuto del CONI, dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva adottati dal CONI, quest'ultimo di seguito denominato Codice CONI, dallo Statuto della FIGC, di seguito denominato Statuto, nonché dalle norme della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e della Union of European Football Associations (UEFA). Per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI. Fermo restando quanto previsto dall’art. 39 del Codice CONI, vi è autonomia dell’ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e autonomia degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria. In assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.