Processo sportivo in genere – processo sportivo telematico – data di caricamento della decisione nel sistema PST anteriore all’udienza – efficacia invalidante – esclusione – operazioni tecniche estranee al procedimento deliberativo – principio di prova – necessità

6/10/2026

Stagione: 2025-2026

Un’eventuale irregolarità nella sequenza temporale di caricamento del provvedimento nel sistema PST, ove pure sussistente, non può spiegare efficacia invalidante sulla decisione allorché non incida né sul contraddittorio né sul diritto di difesa. Nei sistemi informatizzati e telematici, infatti, la data di caricamento di un file può corrispondere a operazioni tecniche innocue e del tutto estranee al procedimento deliberativo, che talvolta si rendono indispensabili quando vi siano numeri elevatissimi di documenti da caricare (quali l’usuale precaricamento di un template, la generazione automatica di un placeholder documentale da parte del sistema o operazioni di back-office della Segreteria), sicché, in assenza di un principio di prova che il provvedimento sia stato deliberato, sottoscritto o adottato prima dell’udienza, la circostanza è priva di rilievo. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto irrilevante la segnalata anteriorità della data di caricamento della decisione rispetto all’udienza, avendo già accertato, in via assorbente, la tardività delle controdeduzioni e l’inammissibilità della richiesta di audizione, con la conseguenza che l’eventuale irregolarità non avrebbe potuto incidere né sul contraddittorio, già legittimamente limitato alla documentazione ufficiale, né sul diritto di difesa, non ritualmente attivato).

Numeron. 0140/CFA/2025-2026/D

PresidenteScordino

RelatoreTrentini

Riferimenti normativiart. 91 CGS

Articoli

Art. 91 - Procedimento innanzi alla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale

1. Il procedimento è instaurato su ricorso della parte interessata nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 49 in quanto applicabili. 2. Il procedimento innanzi alla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale si svolge sulla base degli atti ufficiali. I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale ed acquisite dal Tribunale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento e il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte del Tribunale. Per la liberatoria riguardante il premio di preparazione si osservano le disposizioni dell’art. 96 delle NOIF.* 3. Il ricorso concernente le controversie di cui all'art. 90, comma 1, lett. b) e c) deve essere proposto entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione dell’Ufficio del lavoro e premi e, in tal caso, si considera parte interessata, oltre alla società, anche il calciatore. 4. Il procedimento in ultima istanza è instaurato con reclamo che deve essere proposto, senza essere preannunciato e con le modalità di cui all’art. 53, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata. Il reclamo deve essere notificato alle controparti con le medesime modalità. Esso deve contenere la specifica enunciazione dei motivi di doglianza. 5. La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto il ricorso, trasmettendone copia anche alla ricorrente con le modalità di cui all’art. 53. 6. Le parti hanno diritto di farsi assistere da persona di loro fiducia e di essere sentite, ove ne facciano espressa richiesta. Il ricorrente dovrà formulare tale richiesta nel ricorso mentre la controparte nelle controdeduzioni. 7. Entro dieci giorni il Presidente della sezione fissa l'udienza in camera di consiglio, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del ricorso o del reclamo. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente dalla segreteria agli interessati individuati dal Presidente. 8. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale, deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente della Sezione di abbreviare il termine per giusti motivi. 9. La Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale, qualora dall’esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, trasmette gli atti alla Procura federale per l’eventuale deferimento al competente organo di giustizia delle società o dei tesserati. *Comma 2 così modificato dal C.U. FIGC n. 113/A del 7 novembre 2019; si riporta il testo del previgente comma: "2. Il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione vertenze economiche, giudica in ultima istanza in ordine: a) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali organizzati dalla LND, di cui all’art. 94 ter delle NOIF; b) alle controversie concernenti le indennità, i rimborsi e le somme lorde annuali per i Collaboratori della Gestione Sportiva, di cui all’art. 94 quater delle NOIF; c) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per le calciatrici e gli allenatori dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, di cui all’art. 94 quinquies delle NOIF".