Processo sportivo in genere – ricorso e reclamo – condanna alle spese – presupposti

1/8/2026

Stagione: 2025-2026

Ai sensi dell’art. 55 CGS, non può essere accolta la domanda di condanna alle spese allorché non ricorre la manifesta infondatezza o la temerarietà della lite.

Numeron. 0065/CFA/2025-2026/B

PresidenteCaso

RelatoreMaffeis

Riferimenti normativiart. 55, comma 1, CGS

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Art. 55 - Condanna alle spese

1. Il giudice, se il ricorso o il reclamo viene dichiarato inammissibile o manifestamente infondato ovvero se ritiene la lite temeraria, può, con la decisione che definisce il procedimento, condannare la parte soccombente al pagamento delle spese in favore dell’altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l’accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro. 2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto alla Procura federale.