1/8/2026
Stagione: 2025-2026
Ai sensi dell’art. 55 CGS, non può essere accolta la domanda di condanna alle spese allorché non ricorre la manifesta infondatezza o la temerarietà della lite.
Numero: n. 0065/CFA/2025-2026/B
Presidente: Caso
Relatore: Maffeis
Riferimenti normativi: art. 55, comma 1, CGS
1. Il giudice, se il ricorso o il reclamo viene dichiarato inammissibile o manifestamente infondato ovvero se ritiene la lite temeraria, può, con la decisione che definisce il procedimento, condannare la parte soccombente al pagamento delle spese in favore dell’altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l’accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro. 2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto alla Procura federale.