1/8/2026
Stagione: 2025-2026
L’art. 50, comma 5, CGS prevede che “E’ consentito agli organi di giustizia sportiva rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile”. Tale norma, mutuata dall’art. 153, secondo comma c.p.c., consente di superare le decadenze processuali per tutelare il diritto di difesa e l’effettività della tutela giurisdizionale. La causa non imputabile presuppone l'esistenza di un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà (Cass. civ., Sez. III, 24 agosto 2023, n. 25228; Cass. civ., Sez. III, 7 luglio 22023, n. 19384) (CFA, SS.UU. n. 5/2024-2025). [(Nel caso di specie la Corte ha ritenuto di riconoscere l’esistenza dell’errore scusabile in caso di errore nella digitazione di un solo numero dell’IBAN federale, commesso in buona fede, in esecuzione degli obblighi derivanti dal patteggiamento di cui all’art. 126 del CGS; in tal caso non risultava comprovata la gravità e inescusabilità dell’errore commesso; tale errore assumeva una connotazione del tutto peculiare, perché, pur riferendosi ad una dimensione intrinsecamente sostanziale, si connetteva, in modo evidente, alla vicenda processuale nella quale si innestava. Tale constatazione dovrebbe condurre a distinguere nettamente le ipotesi in cui siano violati i termini perentori per l’inadempimento di obbligazioni sostanziali (quali esemplificativamente, le obbligazioni concernenti gli adempimenti fiscali, previdenziali, o attinenti agli emolumenti dei calciatori) dalle ipotesi in cui, invece, siano stati violati i termini relativi all’applicazione concordata delle sanzioni disciplinari. Solo nel secondo caso la ratio posta alla base dell’istituto della rimessione in termini per errore scusabile potrebbe giustificare l’eccezionale riconoscimento della scusabilità del tardivo adempimento dell’obbligazione pecuniaria. Tale differenziazione è strettamente correlata alla maggiore obiettiva gravità dell’inadempimento di obbligazioni sostanziali finalizzate alla realizzazione di interessi che l’ordinamento sportivo reputa meritevoli della massima tutela (si pensi all’interesse alla tempestiva corresponsione delle competenze economiche dovute dalle società ai propri tesserati). Nel caso in esame, non si trattava tanto di estendere un istituto processuale ad una vicenda a connotazione (almeno prevalentemente) sostanziale, ma, piuttosto, di verificare se si fosse in presenza di una situazione tale da escludere la sussistenza di un inadempimento tale da comportare l’automatica risoluzione dell’accordo ex art. 126 CGS. Del resto, nell’ordinamento sportivo, il fine principale da perseguire, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare - sempre e con forza - i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo, come pensato sin dalla sua fondazione da Pierre De Coubertin e, quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 56/2018)].
Numero: n. 0072/CFA/2025-2026/C
Presidente: Torsello
Relatore: Lipari
Riferimenti normativi: art. 50, comma 5, CGS; art. 153, secondo comma, CPC
1. Gli organi di giustizia sportiva esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all’art. 44. 2. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l’udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all’uopo necessarie. 3. Fermo restando quanto previsto dal Capo V, agli organi di giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e accertamento. Essi possono, altresì, incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi di indagine. 4. Gli organi di giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione. Non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali stessi e le parti interessate. 5. E’ consentito agli organi di giustizia sportiva rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile. 6. Il Presidente degli organi di giustizia sportiva collegiali dirige la riunione e regola la discussione. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente ovvero, in assenza anche di quest'ultimo, dal componente più anziano in carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età. 7. Di ogni riunione degli organi di giustizia sportiva deve essere redatto apposito verbale in forma succinta. 8. Nell'aula in cui si svolgono i procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva possono essere presenti soltanto le parti e coloro che le assistono. Le udienze degli organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente dispositivo tecnologico.