Processo sportivo in genere – sospensione del procedimento – provvedimento del giudice di primo grado – ha natura di ordinanza

11/25/2025

Stagione: 2025-2026

Il provvedimento con il quale il giudice di primo grado sospende ogni decisione nel merito ad un giudizio disciplinare, in attesa del passaggio in giudicato della decisione penale pendente per i medesimi fatti di cui al deferimento dinnanzi al Tribunale penale, non ha natura di sentenza ma di ordinanza, in carenza dei presupposti richiesti tassativamente dai nn. 1-5 del secondo comma dell’art. 279 c.p.c., perché il giudizio non solo non risulta definito ma addirittura rimesso alla definitività di altro giudizio pendente davanti all’Autorità giudiziaria.

Numeron. 0051/CFA/2025-2026/A

PresidenteTorsello

RelatoreGrillo

Riferimenti normativiart. 279, secondo comma, CPC