11/25/2025
Stagione: 2025-2026
Il provvedimento con il quale il giudice di primo grado sospende ogni decisione nel merito ad un giudizio disciplinare, in attesa del passaggio in giudicato della decisione penale pendente per i medesimi fatti di cui al deferimento dinnanzi al Tribunale penale, non ha natura di sentenza ma di ordinanza, in carenza dei presupposti richiesti tassativamente dai nn. 1-5 del secondo comma dell’art. 279 c.p.c., perché il giudizio non solo non risulta definito ma addirittura rimesso alla definitività di altro giudizio pendente davanti all’Autorità giudiziaria.
Numero: n. 0051/CFA/2025-2026/A
Presidente: Torsello
Relatore: Grillo
Riferimenti normativi: art. 279, secondo comma, CPC