Processo sportivo in genere – sospensione del procedimento – provvedimento del giudice di primo grado – provvedimento abnorme – ragioni - autonomia dell’ordinamento sportivo

11/25/2025

Stagione: 2025-2026

Il provvedimento con il quale il giudice di primo grado sospende ogni decisione in merito ad un giudizio disciplinare, in attesa del passaggio in giudicato della decisione penale pendente per i medesimi fatti di cui al deferimento dinnanzi al Tribunale per i minorenni è atto abnorme, più che anomalo, poiché si pone in totale antinomia con il sistema elaborato dal Codice di giustizia CONI, successivamente ripreso dai regolamenti di giustizia delle singole federazioni. Tale atto contrasta in modo evidente con il disposto di cui all’art. 111, comma 7, del CGS FIGC secondo il quale “In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all’Autorità giudiziaria”. Tale disposizione ripropone il testo contemplato dall’art. 39, comma 7, del CGS CONI, il quale disciplina l’istituto della sospensione del procedimento disciplinare, ponendo rigorosissimi limiti all’applicabilità dell’istituto. La ragione di fondo di tali disposizioni è da rinvenirsi nell’esigenza di celerità del procedimento sportivo che ha caratteristiche assolutamente peculiari rispetto ai procedimenti statuali, pur essi comunque assoggettati al principio di speditezza ex art. 111 Cost. (CFA, SS.UU., n. 30/2017-2018). Dal testo della disposizione risulta che gli spazi per una sospensione del procedimento disciplinare sportivo rispetto al parallelo procedimento penale sono davvero esigui. Alla reciproca autonomia tra i due procedimenti sotto un profilo diacronico, fa da pendant l’autonomia valutativa dell’organo di giustizia disciplinare rispetto a quello penale: con la conseguente limitazione al massimo della possibilità di sospensione del giudizio sportivo, circoscritta ad ipotesi assolutamente residuali. Le ragioni di fondo per le quali è consentita – anzi, è imposta - una trattazione separata del giudizio disciplinare rispetto al processo penale derivano dal fatto che la giustizia sportiva è la forma più alta in cui si esprime l’autonomia dell’ordinamento sportivo, che si traduce, oltre che in via normativa con l’individuazione delle regole della vita dell’associazione, anche in via giustiziale, attraverso la predisposizione di organi e procedure diretti a garantire il rispetto di tali regole al suo interno. Da tempo è stato ritenuto che è conseguenza naturale dell’autonomia dell’ordinamento sportivo la capacità dello stesso di munirsi, in via indipendente, di un circuito normativo che reagisca alla negazione dei valori del mondo dello sport. Questa premessa, che riassume decenni di conforme indirizzo giurisprudenziale sportivo, porta ad affermare, in linea generale, la niente affatto obbligata permeabilità dell’ordinamento sportivo ad ogni e ciascuna disposizione dell’ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie (CGF, SS.UU., n. 13/2012-2013). Tale autonomia è stata confermata dalla Corte costituzionale che, nella decisione n. 49/2011, ha ritenuto che “l’autonomia dell’ordinamento sportivo trova ampia tutela negli artt. 2 e 18 della Costituzione, dato che non può porsi in dubbio che le associazioni sportive siano tra le più diffuse «formazioni sociali dove [l’uomo] svolge la sua personalità». E ancora nella decisione n. 160/2019 la Corte ha affermato che “Nel quadro della struttura pluralista della Costituzione, orientata all'apertura dell'ordinamento dello Stato ad altri ordinamenti, anche il sistema dell'organizzazione sportiva, in quanto tale e nelle sue diverse articolazioni organizzative e funzionali, trova protezione nelle previsioni costituzionali che riconoscono e garantiscono i diritti dell'individuo, non solo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali in cui si esprime la sua personalità (art. 2 Cost.) e che assicurano il diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati al singolo dalla legge penale (art. 18).”. Per tali ragioni è stato ritenuto che l’unica ipotesi di possibile sospensione del giudizio è quella che ha come suo presupposto “la risoluzione di una questione pregiudiziale di merito” (Collegio di garanzia dello sport, n. 63/2021). E su questo stesso filone interpretativo si collocano numerose decisioni dagli organi di giustizia federali (tra le più recenti si segnalano: TFN, n. 73/2024-2025; TFN, n.168/2023-2024) con le quali, oltre a riaffermarsi la piena indipendenza dell’azione disciplinare sportiva rispetto a quella penale per i medesimi fatti, si ribadisce il divieto di sospensione ex art. 39, comma 7, tranne che per legge debba essere decisa una pregiudiziale di merito già sottoposta alla cognizione dell’Autorità giudiziaria, facendosi richiamo ai principi in tal senso affermati dal Collegio di garanzia dello sport con la decisione della sez. IV, n. 16/2016 e a quelli espressi dalla Sezione consultiva del Collegio di garanzia con il parere n. 1/2016. Risultano ispirate ai medesimi principi ermeneutici la decisione della CFA, SS.UU., n. 30/2019-2020, in cui si ribadisce il principio dell’autonomia del giudizio sportivo che consente una trattazione separata del giudizio disciplinare rispetto ad analoga vicenda processuale e, ancora più distintamente, la decisione della CFA, sez. III, n. 22/2019-2020, in cui si è escluso che la mera pendenza di procedimento penale, peraltro nemmeno approdato alla fase processuale, possa giustificare una richiesta di sospensione del procedimento disciplinare. La totale inconciliabilità tra il provvedimento che sospende il giudizio sportivo in attesa degli esiti della pronuncia penale, è confermata anche – indirettamente ma chiaramente – da una disposizione dell’ordinamento generale. Difatti, l’art. 16, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, prevede che i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali devono prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che “siano stati condannati in via definitiva” per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies 609-undecies del Codice penale. Dal che si evince che, anche per l’ordinamento generale, il potere del giudice sportivo di sospendere il giudizio in attesa che il tesserato sia condannato in via definitiva, è rigorosamente limitato alle fattispecie delittuose espressamente previste dalla disposizione citata. In questi casi, difatti, il legislatore nazionale ha selezionato una serie di condotte penalmente rilevanti, di particolare gravità, per le quali il giudice sportivo deve attendere la condanna in via definitiva del giudice penale (CFA, SS.UU., n. 100-2023/2024). Ne deriva, a contrario, che per tutte le altre fattispecie penali non è consentita la sospensione del giudizio sportivo poiché, se esistesse il principio che in pendenza di processi penali il tesserato possa in qualche modo sottrarsi alle responsabilità nascenti dal rapporto di affiliazione con una federazione sportiva, invocando la conclusione delle stesse, si andrebbe a svuotare di ogni significato la giurisdizione del CONI e di tutte le entità giuridiche ad esso affiliate, quali, in primis, le federazioni sportive (Collegio di garanzia dello sport, n. 11/2016).

Numeron. 0051/CFA/2025-2026/D

PresidenteTorsello

RelatoreGrillo

Riferimenti normativiart. 111, comma 7, CGS; art. 39, comma 7, CGS CONI; art. 16, comma 5, d. lgs. n. 39/2021

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Art. 111 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

1. Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso. 2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti. 3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell’imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l’autonomia dell’ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto. 4. L’efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell’incolpato. 5. In ogni caso, hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull’istanza di verificazione. 6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all’autorità di altra sentenza che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all’Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull’oggetto della domanda. 7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all’Autorità giudiziaria.