12/16/2025
Stagione: 2025-2026
Ai sensi dell’art. 52, comma 5, del Codice di giustizia sportiva FIGC secondo il quale: “nel processo sportivo non opera la sospensione feriale dei termini”, non è soggetto a sospensione feriale il termine per il deposito delle decisioni nel processo sportivo.
Numero: n. 0056/CFA/2025-2026/A
Presidente: Giordano
Relatore: Della Rocca
Riferimenti normativi: art. 52, comma 5. CGS
1. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali. 2. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune. 3. I giorni festivi si computano nel termine. 4. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. 5. Nel periodo feriale non opera la sospensione dei termini.* *Comma 5 così modificato dal C.U. FIGC n. 200/A del 20 maggio 2020; si riporta il testo del previgente comma: "Nel periodo feriale non opera la sospensione dei termini".