10/15/2025
Stagione: 2025-2026
Non si applica al processo sportivo la sospensione dei termini feriali.
Numero: n. 0030/CFA/2025-2026/F
Presidente: Torsello
Relatore: Saltelli
Riferimenti normativi: art. 52, comma 5 CGS
1. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali. 2. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune. 3. I giorni festivi si computano nel termine. 4. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. 5. Nel periodo feriale non opera la sospensione dei termini.* *Comma 5 così modificato dal C.U. FIGC n. 200/A del 20 maggio 2020; si riporta il testo del previgente comma: "Nel periodo feriale non opera la sospensione dei termini".